Sez. L, Sentenza n. 8225 del 07/10/1994 (Rv. 488036 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Inquadramento delle imprese in epoca anteriore all'art. 49 legge n. 88 del 1989 - Casa di cura - Giudicato affermativo della natura industriale - Diritto degli sgravi ex art. 18 D.L. n. 918 del 1968 - Modificazioni del precedente inquadramento della stessa impresa da commerciale in industriale - Diritto dell'I.N.P.S. - Anteriore inquadramento con provvedimento di natura dichiarativa ex art. 33 d.P.R. n. 797 del 1955 - ovvero con provvedimento costitutivo ex art. 34 citato d.P.R. - Irrilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
Con riguardo a periodo anteriore all'entrata in vigore dell'art. 49 della legge 9 marzo 1989 n. 88 (che prevede una nuova classificazione dei datori di lavoro "a tutti i fini previdenziali ed assistenziali"), il giudicato affermativo della natura industriale, ai sensi dell'art. 2195 n. 1 cod. civ., di una casa di cura ai fini de riconoscimento del diritto della medesima, pur previdenzialmente già inquadrata nel settore commerciale, agli sgravi contributivi previsti dall'art. 18 del D.L. 30 agosto 1968 n. 918, convertito con legge n. 1089 del 1968, legittima l'I.N.P.S. a modificare il precedente inquadramento della stessa impresa da commerciale in industriale. Ciò sia nell'ipotesi che tale precedente inquadramento sia stato disposto ai sensi dell'art. 33 del d.P.R. 30 maggio 1955 n. 797, in quanto anche tale inquadramento (di natura ricognitiva o dichiarativa) deve essere effettuato sulla base dei caratteri propri dell'attività economica esercitata quali risultanti dal citato art. 2195 cod. civ., sia nell'ipotesi che il precedente inquadramento sia stato disposto (per la ritenuta impossibilità d'inserire l'attività considerata fra quelle previste dal precedente art.. 33) in virtù di provvedimento costitutivo ai sensi dell'art. 34 del citato d.P.R. (i cui due diversi modi d'inquadramento operano non solo ai fini della disciplina degli assegni familiari ma anche ai fini di altre leggi che richiamino l'inquadramento previdenziale ai sensi dello stesso d.P.R.), essendo anche in detta seconda ipotesi inammissibile - salvo il caso della formazione del giudicato (anche) in ordine alla legittimità del provvedimento costitutivo d'inquadramento (nella specie individuato - giusta statuizione coperta da giudicato interno - in un decreto del ministro delle corporazioni del 20 giugno 1034) - la coesistenza (in mancanza di norme eccezionali) di un duplice inquadramento per il quale una stessa impresa possa essere considerata industriale ai fini degli sgravi contributivi anzidetti e commerciali, invece, ai fini previdenziali.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., DPR 30/05/1955 num. 797 art. 33, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 34, Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 4 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)