Sez. L, Sentenza n. 14333 del 16/11/2001 (Rv. 550302 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Inquadramento delle imprese nella disciplina anteriore alla legge n. 88 del 1989 - Imprese industriali - Attività ausiliarie di quelle industriali - Caratteri - Fattispecie in tema di azienda esercente il noleggio di biancheria ad alberghi.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE
In tema di inquadramento delle imprese a fini previdenziali, anteriormente all'entrata in vigore della legge n.88 del 1989, le attività ausiliarie di quelle industriali, di cui all'art. 2195, primo comma, n. 5 cod. civ., richiamato dall'art. 4 della legge n. 44 del 1973, sono quelle che, prive di intrinseca autonomia funzionale, hanno come scopo tipico l'obiettiva agevolazione di altre attività; ne consegue che l'impresa ausiliaria, a differenza di quella produttrice di servizi - la cui attività, di carattere autonomo, ha per oggetto un prodotto destinato ad essere utilizzato dalla generalità delle imprese - se da un lato deve avere una propria struttura organizzativa ed operativa ben distinta da quella delle imprese ausiliate, dall'altro deve svolgere una funzione accessoria, complementare e strumentale rispetto all'attività tipica di altre imprese, talché, ove venisse separata, non avrebbe alcuna possibilità di utile applicazione (in applicazione di tale principio nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto industriale l'impresa svolgente attività destinata esclusivamente all'attività alberghiera - noleggio di biancheria usata, previolavaggio e stiratura - in quanto ausiliaria di azienda industriale)
Riferimenti normativi: Legge 30/05/1955 num. 797 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)