Sez. 3, Sentenza n. 713 del 05/02/1986 (Rv. 444273 - 01)
LOCAZIONE - IN GENERE - DISCIPLINA EX LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DIRITTO DI PRELAZIONE E DIRITTO DI RISCATTO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - APPLICAZIONE ANCHE CON RIGUARDO AL REGIME TRANSITORIO - AMMISSIBILITÀ - AMBITO DI APPLICAZIONE - IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITÀ PROFESSIONALI SVOLTE ATTRAVERSO UN'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE - INCLUSIONE.*
LOCAZIONE - IN GENERE - DISCIPLINA EX LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DIRITTO DI PRELAZIONE E DIRITTO DI RISCATTO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - APPLICAZIONE ANCHE CON RIGUARDO AL REGIME TRANSITORIO - AMMISSIBILITÀ - AMBITO DI APPLICAZIONE - IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITÀ PROFESSIONALI SVOLTE ATTRAVERSO UN'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE - INCLUSIONE.*
La norma dell'art. 41 della legge n. 392 del 1978 - per la quale il diritto di prelazione e quello di riscatto restano esclusi con riguardo agli immobili destinati all'Esercizio di attività professionali in base ad una interpretazione logico-sistematica e stante il richiamo implicito all'art. 41 contenuto nell'art. 73 della stessa legge, trova applicazione anche con riguardo al regime transitorio (come ritenuto anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 128 del 1983). Tale esclusione riguarda non solo gli immobili destinati ad attività professionali in senso proprio, ma anche gli immobili in cui queste attività sono svolte attraverso un'attività imprenditoriale che, qual che sia la sua dimensione, si pone sempre con il carattere di servizio, e cioè di mezzo al fine rispetto all'attività professionale.*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 35 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 41 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)