Sez. L, Sentenza n. 2840 del 09/05/1984 (Rv. 434880 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - LIMITI - CONTENUTO - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO - FORMALITÀ - INSUSSISTENZA - ATTI DEL DATORE DI LAVORO DIRETTI A IMPEDIRNE O LIMITARNE L'ESERCIZIO - CONDOTTA ANTISINDACALE - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - LIMITI - CONTENUTO - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO - FORMALITÀ - INSUSSISTENZA - ATTI DEL DATORE DI LAVORO DIRETTI A IMPEDIRNE O LIMITARNE L'ESERCIZIO - CONDOTTA ANTISINDACALE - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE.*
Il diritto di sciopero quale che sia la sua Forma di Esercizio e l'entità del danno arrecato, non ha altri limiti, attesa la genericità della sua nozione comune, presupposta dal precetto costituzionale (art. 40 cost.), e la Mancanza di una legge attuativa di questo, se non quelli meramente esterni che si rinvengono in norme che tutelino posizioni soggettive concorrenti, su un piano prioritario, come il diritto alla vita o all'incolumità personale, o, quantomeno, paritario, come il diritto alla libertà di iniziativa economica la cui illegittima lesione può ravvisarsi esclusivamente in quelle forme di sciopero idonee a pregiudicare irreparabilmente, non la produzione ma la produttività dell'azienda. L'Esercizio del diritto suddetto - che non tollera neanche limitazioni conseguenti ad aspetti dimensionali dell'azienda, quali sono quelle desumibili dall'art. 35 della legge n. 300 del 1970, con esclusivo riferimento alle attività sindacali di cui al titolo terzo della medesima legge -, salva l'osservanza di modalità imposte dai menzionati limiti esterni, è, pertanto libero nella Forma, non richiedendo una sua comunicazione al datore di lavoro, né una sua formale proclamazione, e può concretarsi anche nell'astensione da una parte soltanto della prestazione lavorativa, permanendo l'esecuzione delle altre obbligazioni contrattuali, con la conseguenza che determina solo la sospensione dell'obbligazione retributiva pro parte, riducendosi cioè questa, per il periodo della agitazione sindacale, di un importo corrispondente all'espressione in termini monetari dell'adempimento lavorativo rifiutato; e per contro qualsiasi atto del medesimo datore di lavoro diretto a impedirne o a limitarne l'Esercizio o a paralizzarne gli effetti integra conseguentemente gli estremi del comportamento sanzionato dallo art. 28 dello statuto dei lavoratori, contro chi gli organismi locali delle associazioni sindacali, che ne abbiano interesse, possono agire. (V 711/80, mass n 404147; (V 2179/79, mass n 398530; (V 688/78, mass n 390030; (V 184/75, mass n 373631; (V 2433/74, mass n 370833).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 4, Costituzione art. 40, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)