diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5373 del 17/08/1983 (Rv. 430292 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - CRITERI EQUITATIVI - APPLICAZIONE - CONDIZIONI - MODALITÀ.*
Stato
decisa il 1983-08-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430292-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - CRITERI EQUITATIVI - APPLICAZIONE - CONDIZIONI - MODALITÀ.*

Il giudice chiamato a determinare la giusta retribuzione, in Mancanza di contrattazione collettiva, può fare ricorso a criteri equitativi espressamente enunciandoli, così da renderli controllabili sotto il profilo della congruità e correttezza logica, tenendo, peraltro, presenti i principi posti dall'art. 36 della Costituzione nonché, pur in Mancanza di un Obbligo di applicazione analogica, il contenuto di accordi collettivi di uguale natura, tanto più se espressamente invocati, ed operando il raffronto fra la retribuzione così determinata e quella effettivamente percepita, intesa come coacervo di tutte le attribuzioni patrimoniali compiute in funzione sinallagmatica con la prestazione lavorativa, il che implica l'Obbligo del giudice del merito di prendere in esame le deduzioni di parte circa la corresponsione di emolumenti diversi dalla paga base e di esprimere il suo apprezzamento sia sul carattere necessario e retributivo di questi, sia, in caso di esito positivo di tale indagine, sulla loro incidenza nella Determinazione della retribuzione globale. (V 6734/81, mass n 417618; (V 4178/81, mass n 414840; (V 1020/80, mass n 404476).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)