Sez. L, Sentenza n. 1020 del 13/02/1980 (Rv. 404476 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - CRITERI.*
Il giudice chiamato ex art 2099 cod civ a supplire alla Mancanza della contrattazione collettiva puo fare ricorso alla Determinazione equitativa sulla base di criteri esplicitamente enunciati e conseguentemente controllabili sotto il profilo della congruita e correttezza logica e facenti riferimento, in ottemperanza al precetto dell'art 36 cost, alla quantita e qualita del lavoro prestato e alle esigenze di una vita libera e dignitosa del lavoratore e della sua famiglia e senza trascurare di prendere in considerazione come elemento di giudizio, pur in Mancanza di un Obbligo di applicazione analogica, l'esistenza ed il contenuto di accordi collettivi regolanti rapporti di eguale natura, tanto piu se espressamente invocati. (V 4514/79, mass n 401018; (V 3282/79, mass n 399665; (V 1926/79, mass n 398322; (V 91/79, mass n 396145).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)