Sez. L, Sentenza n. 13715 del 19/12/1991 (Rv. 475113 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Prescrizione - Dei danni per omessa assicurazione | Per omessa o irregolare contribuzione - Diritto del lavoratore - Presupposti - Conseguenze - Decorrenza della prescrizione - Provvedimento negativo dell'ente previdenziale - Irrilevanza - Valorizzabilità ai fini della conoscenza dell'inadempimento contributivo - Esclusione.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Prescrizione - Dei danni per omessa assicurazione
Il diritto del lavoratore al risarcimento del danno per omessa o irregolare contribuzione assicurativa, a norma dell'art. 2116, secondo comma, cod. civ., sorge sul duplice presupposto dell'inadempienza contributiva del datore di lavoro e della perdita, totale o parziale, della prestazione previdenziale od assistenziale e, pertanto, la prescrizione di esso - anche nell'ipotesi d'inadempienza contributiva per compensi accertati con successiva sentenza di condanna - decorre dal momento in cui si è verificata detta perdita, restando irrilevante l'emanazione del provvedimento negativo della prestazione da parte dell'istituto previdenziale, atteso che esso ha natura meramente dichiarativa (e non costitutiva) della perdita (totale o parziale) del diritto alla prestazione e non è valorizzabile neppure ai fini della conoscenza, da parte del lavoratore, dell'inadempimento contributivo, stante l'obbligo del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 38 della legge n. 153 del 1969, di comunicare al lavoratore, entro il 31 marzo di ogni anno, gli importi versati all'INPS nell'anno precedente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)