Sez. L, Sentenza n. 12213 del 03/07/2004 (Rv. 574087 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DEI DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE | Per omessa o irregolare contribuzione - Prescrizione del diritto dell'ente assicuratore - Conseguenze - Danno immediato per il lavoratore - Configurabilità - Relativa prescrizione - Decorrenza - Dalla data di prescrizione del diritto ai contributi, spettante all'ente previdenziale.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DEI DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE
Nel caso di omessa contribuzione previdenziale da parte del datore di lavoro e di prescrizione del corrispondente diritto di credito spettante all'ente assicuratore, il prestatore di lavoro subisce un danno immediato, diverso dalla perdita futura e incerta della pensione di anzianità o di vecchiaia, consistente nella necessità di costituire la provvista per il beneficio sostitutivo della pensione. La prescrizione del diritto al risarcimento di questo danno decorre dal momento di maturazione della prescrizione del diritto ai contributi, spettante all'ente assicuratore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)