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Sez. 6, Sentenza n. 823 del 03/03/1999 Cc. (dep. 14/04/1999) Rv. 213913 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI | Sospensione condizionale subordinata al risarcimento del danno - Mancata ottemperanza - Revoca del beneficio richiesta dalla parte civile - Mancanza di legittimazione - Ragione.
Stato
decisa il 1999-03-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213913-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI

In tema di sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento di somma liquidata a titolo di provvisionale o di integrale risarcimento del danno a favore della parte civile, non può essere riconosciuta a questa ultima una legittimazione alla domanda al giudice della esecuzione ex art. 674 cod. proc. pen. di revoca del beneficio concorrente o alternativa a quella proponibile dal pubblico ministero, atteso che non sussiste un interesse in senso proprio della parte civile a vedere realizzata la pretesa punitiva dello Stato, la cui attuazione comporta anche il venir meno della funzione strumentale indiretta del rafforzamento dell'obbligo risarcitorio, connessa alla situazione di persistente operatività - e non di cessazione per revoca - della sospensione condizionale della pena.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 674 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)