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Sez. 1, Sentenza n. 487 del 22/01/1988 (Rv. 457015 - 01)

PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - INTERVENTO - OBBLIGATORIO - RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO SENTENZE DI DELIBAZIONE DI SENTENZE STRANIERE DI DIVORZIO - INTERVENTO DEL P.M. - OBBLIGATORIETÀ.*
Stato
decisa il 1988-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457015-01

PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - INTERVENTO - OBBLIGATORIO - RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO SENTENZE DI DELIBAZIONE DI SENTENZE STRANIERE DI DIVORZIO - INTERVENTO DEL P.M. - OBBLIGATORIETÀ.*

L'art. 5 della legge n. 898 del 1970 ha manifestato chiaramente l'intento di modificare la precedente disciplina dei poteri di impugnazione del P.m. in materia matrimoniale, abrogando tacitamente il terzo comma dell'art. 72 cod. proc. civ. senza incidere peraltro sul potere di impugnazione delle sentenze di delibazione di pronunce di divorzio emesse da giudizi stranieri (art. 72 quarto comma cod. proc. civ.). ne consegue che pur dopo l'entrata in vigore della legge n. 898 del 1970 il P.m. presso la Corte di appello, come può proporre ricorso per Cassazione contro le pronunce rese da tale giudice in Sede di delibazione di decisioni straniere di divorzio, così, nel caso di impugnazione proposta da altre parti, deve intervenire necessariamente, pena, in caso di mancata notificazione del ricorso per Cassazione nei suoi confronti e di mancata integrazione del contraddittorio nel termine stabilito all'uopo dalla Corte di Cassazione, l'inammissibilità del ricorso stesso. (V 2727/79, mass n 399041; (V 4189/78, mass n 393810; (V 3361/77, mass n 386903).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 72, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 796 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)