Sez. 1, Sentenza n. 2727 del 12/05/1979 (Rv. 399041 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - DIVORZIO - EMESSE DA TRIBUNALI STRANIERI - SENTENZA DI DELIBAZIONE - IMPUGNAZIONI - POTERE DEL PM - PERSISTENZA.*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - DIVORZIO - EMESSE DA TRIBUNALI STRANIERI - SENTENZA DI DELIBAZIONE - IMPUGNAZIONI - POTERE DEL PM - PERSISTENZA.*
L'art 5, comma terzo, della legge n 898 del 1970, che ha ridotto il potere di impugnazione del pubblico ministero nelle cause matrimoniali, previsto dall'art 72, comma terzo, cod proc civ, agli interessi patrimoniali della prole, non incide sul potere di impugnazione del pubblico ministero contro le sentenze che dichiarano l'efficacia o l'inefficacia di sentenze straniere relative a cause matrimoniali (art 72, comma quarto, cod proc civ): tali sentenze, pertanto, possono essere impugnate dal PM senza limiti di materia. (Conf 4189/78, mass n 393810).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 72, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)