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Sez. 3, Sentenza n. 1841 del 11/05/1977 (Rv. 385569 - 01)

CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITA - PAGAMENTO DEL CANONE CON UN ANNO DI RITARDO SIA PRIMA CHE NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI RISOLUZIONE - INADEMPIENZA GRAVE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1977-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385569-01

CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITA - PAGAMENTO DEL CANONE CON UN ANNO DI RITARDO SIA PRIMA CHE NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI RISOLUZIONE - INADEMPIENZA GRAVE - SUSSISTENZA.*

Costituisce grave inadempienza dell'affittuario di fondo rustico, ai sensi dell'art 4 dllt 5 aprile 1945 n 157, l'avere, prima, ritardato di un anno il pagamento del canone e l'avere persistito in questo colposo comportamento anche dopo l'inizio del giudizio di risoluzione del contratto, inviando con un anno di ritardo anche il canone successivo. Ne il comportamento e giustificato dal rifiuto da parte del concedente del canone offerto in ritardo. (V 386/73, mass n 362336).*

Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 05/04/1945 num. 157 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)