Sez. L, Sentenza n. 5210 del 25/05/1998 (Rv. 515807 - 01)
LAVORO - LAVORO NELLE IMPRESE ESERCITATE DA ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI | Accesso mediante concorso - Necessità - Esclusione - Consorzi di aree di sviluppo industriali - Natura di enti pubblici economici - Anche anteriormente alla legge n. 432 del 1994 - Sussistenza - Rapporto di lavoro subordinato con consorzi di aree di sviluppo industriale senza previo esperimento di concorso - Nullità - Esclusione.
LAVORO - LAVORO NELLE IMPRESE ESERCITATE DA ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI
Il personale degli enti pubblici economici è soggetto al regime dei rapporti di lavoro privato ai sensi degli artt. 2093 e 2129 cod. civ. e pertanto ad esso non si applica, in difetto di espressa previsione contraria, la regola del concorso per l'accesso agli impieghi pubblici dettata in via generale dall'art. 97 Cost. e ribadita dagli artt. 3 d.P.R. 1957 n.3 e 20 legge n. 93 del 1983; ne consegue che non può affermarsi la nullità del contratto di lavoro subordinato stipulato, senza il previo esperimento di un pubblico concorso, con un consorzio per le aree di sviluppo industriale, ancorché anteriormente alla legge n. 317 del 1991, atteso che tale legge, nel definire "enti pubblici economici" i suddetti consorzi, si è limitata a precisarne i compiti senza operare alcuna trasformazione degli stessi, né dal punto di vista strutturale, ne dal punto di vista operativo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Civ. art. 2129 CORTE COST., Costituzione art. 97 CORTE COST., DPR 10/01/1957 num. 3 art. 3, Legge 29/03/1983 num. 93 art. 20, Legge 05/10/1991 num. 317 art. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)