Sez. L, Sentenza n. 7364 del 12/07/1999 (Rv. 528542 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Agevolazioni contributive per le imprese industriali operanti nel Mezzogiorno - Sgravi aggiuntivi e supplementari - Cessione a terzi di parte degli stabilimenti - Successiva verifica del necessario incremento occupazionale - Computo anche dei dipendenti in forza alle date del 30 settembre 1968 e 31 dicembre 1970 presso gli stabilimenti ceduti - Necessità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
In materia di sgravi contributivi a favore delle imprese industriali e artigiane operanti nel Mezzogiorno, ai fini della verifica dei presupposti occupazionali per il diritto allo sgravio cosiddetto aggiuntivo, previsto dall'art. 18, quarto comma, del D.L. n. 918 del 1968 (convertito con modificazioni nella legge n. 1089/1968), e allo sgravio cosiddetto supplementare previsto dall'art. 1, primo comma del D.L. n. 429 del 1971 (così come modificato dalla legge di conversione n. 589/1981), la sussistenza degli incrementi occupazionali, rispetto alle date, rispettivamente, del 30 settembre 1968 e del 31 dicembre del 1970, va verificata comparando i livelli occupazionali complessivi degli stabilimenti dell'impresa operanti nei territori del Mezzogiorno nei vari periodi di paga, e quelli analogamente complessivi all'epoca delle suindicate date di riferimento, compresi, in caso di cessione a terzi di una parte degli stabilimenti, quelli già in forza presso gli stabilimenti ceduti.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 CORTE COST., Decreto Legge 05/07/1971 num. 429 art. 1 CORTE COST., Legge 04/08/1971 num. 589 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)