Sez. L, Sentenza n. 7183 del 06/08/1996 (Rv. 498982 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Sgravio contributivo - Aggiuntivo - Supplementare - Presupposti - Incremento dell'occupazione - Estremi - Derivazione di una società da un'impresa individuale senza variazioni nel numero dei lavoratori occupati - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
Ai fini dell'applicazione dello sgravio contributivo aggiuntivo previsto dall'art. 18, quarto comma, del D.L. 30 agosto 1968 n. 918 (nel testo sostituito dall'art. 1 della legge di conversione 25 ottobre 1968 n. 1089), e di quello supplementare di cui all'art. 1, primo comma, del D.L. 5 luglio 1971 n. 429 (convertito in legge 4 agosto 1971 n. 589), per stabilire se in un'azienda si sia effettivamente verificato un incremento occupazionale rispetto alla situazione esistente alle date di riferimento fissate dalle suddette norme, occorre avere riguardo al concetto di azienda in senso oggettivo, senza tener conto di tutte le eventuali variazioni intervenute nella titolarità dell'impresa, come accade nelle ipotesi di trasferimento, trasformazione o fusione di aziende, nelle quali si verifichi il mero passaggio di personale alla nuova impresa senza che il numero complessivo dei lavoratori occupati risulti aumentato. Pertanto non ricorre il presupposto per l'attribuzione degli sgravi suddetti nell'ipotesi di una società che sia derivata da una ditta individuale - di cui abbia rilevato attrezzature, dipendenti e sede sociale, restando immutato il numero dei lavoratori occupati - anche se la derivazione sia stata parziale, nel senso che l'azienda individuale sia stata conferita in natura da uno dei soci per la costituzione di un'impresa collettiva avente in parte un oggetto diverso e più ampio e in parte il medesimo oggetto di quella individuale.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 CORTE COST., Decreto Legge 05/07/1971 num. 429 art. 1 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 CORTE COST., Legge 04/08/1971 num. 589 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)