Sez. L, Sentenza n. 10994 del 21/12/1994 (Rv. 489335 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Sgravi ex art. 18 D.L. n. 918 del 1968 - Funzione - Condizioni - Trasferimento, trasformazione o funzione di aziende con mero passaggio di personale senza incremento dei lavoratori occupati - Irrilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
Ai fini dell'applicazione degli sgravi contributivi previsti dall'art. 18 del D.L. 30 agosto 1968 n. 918, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge di conversione 25 ottobre 1968 n. 1089 - la cui finalità è quella di incentivare, fra l'altro, l'occupazione - è necessario verificare la sussistenza di un incremento reale dell'occupazione, per l'accertamento del quale deve farsi riferimento al concetto di azienda in senso oggettivo, senza tener conto delle variazioni intervenute nella titolarità dell'impresa; non ricorrono pertanto le condizioni per l'attribuzione dello sgravio nelle ipotesi di trasferimento, trasformazione o fusione di aziende, nelle quali si verifichi un mero passaggio di personale alla nuova impresa, senza che il numero complessivo dei lavoratori occupati risulti aumentato.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)