Sez. 5, Sentenza n. 13905 del 08/02/2017 Ud. (dep. 22/03/2017) Rv. 269597 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - CASI | Erronea pronuncia su impugnazione di sentenza inappellabile - Ricorso per cassazione - Qualificazione dell'originario gravame quale ricorso - Decisione della Corte di cassazione - Necessità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - CASI
Va annullata senza rinvio la sentenza del giudice d'appello che si sia erroneamente pronunciato sul gravame contro una sentenza inappellabile, con conseguente necessità di una pronuncia della Corte di cassazione sull'originario gravame, da qualificarsi come ricorso. (Nel caso di specie, la Corte ha riqualificato in ricorso per cassazione l'appello dell'imputato avverso la sentenza del giudice di pace, annullandola in parte senza rinvio e dichiarando l'inammissibilità nel resto).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 569 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)