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Sez. 5, Sentenza n. 43358 del 19/10/2010 Ud. (dep. 06/12/2010) Rv. 248780 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - CASI | Erronea pronuncia su impugnazione di sentenza inappellabile - Ricorso per cassazione - Decisione della Corte di cassazione - Qualificazione dell'originario gravame quale ricorso - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-10-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/248780-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - CASI

Va annullata senza rinvio la sentenza del giudice d'appello che si sia erroneamente pronunciato sul gravame contro una sentenza inappellabile, con conseguente necessità di una pronuncia della Corte di cassazione sull'originario gravame, da qualificarsi come ricorso. (Nel caso di specie, gli imputati avevano proposto appello avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla sola pena pecuniaria; la sentenza di secondo grado aveva riformato la sentenza di primo grado assolvendo gli imputati per uno dei due reati per i quali era intervenuta condanna; avverso la sentenza di secondo grado avevano proposto ricorso per cassazione gli stessi imputati. La S.C. ha rilevato che, con l'annullamento senza rinvio della sentenza di secondo grado, gli imputati hanno visto peggiorare la propria posizione, pur avendo essi soli - e non il Pubblico Ministero - proposto ricorso per cassazione; la Corte ha, tuttavia, escluso la ravvisabilità, nel caso di specie, di una violazione del divieto di "reformatio in peius").

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 569 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)