Sez. 5, Sentenza n. 4016 del 19/09/2000 Cc. (dep. 10/11/2000) Rv. 217738 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - CASI | Erronea pronuncia su impugnazione di sentenza inappellabile - Ricorso per cassazione - Decisione della Corte di cassazione - Qualificazione dell'originario gravame quale ricorso - Necessità.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - CASI
Nel caso in cui il giudice di secondo grado si sia erroneamente pronunziato sul gravame proposto avverso sentenza inappellabile e che tale sentenza sia stata poi, a sua volta, impugnata in sede di legittimità, la Corte di cassazione deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata e ritenere il giudizio, qualificando l'originario gravame quale ricorso.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 593 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 569 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 569 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)