Sez. L, Sentenza n. 5131 del 12/03/2004 (Rv. 571074 - 01)
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE | Scuole private riconosciute - Contratto di lavoro - Abilitazione all'insegnamento - Requisito di validità del contratto - Mancanza - Prestazione di fatto - Configurabilità - Conseguenze - Art. 18 legge n. 300 del 1970 - Applicabilità - Esclusione.
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE
Nell'ipotesi di attività di insegnamento presso scuole private legalmente riconosciute espletata da soggetti non forniti di abilitazione all'insegnamento, atteso che la suddetta abilitazione è requisito di validità del contratto di lavoro(ai sensi degli artt. 3 e 6, legge n. 86 del 1942), per il tempo in cui il rapporto ha avuto esecuzione si producono gli effetti secondo il disposto dell'art. 2126 cod. civ. ma, stante la nullità del contratto, in caso di dedotta illegittimità della risoluzione del rapporto, non può darsi luogo, non solo alla reintegrazione e al risarcimento del danno, riferendosi l'art. 18, legge n. 300 del 1970 all'illegittimo recesso del datore di lavoro.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 19/01/1942 num. 86 art. 3 CORTE COST., Legge 19/01/1942 num. 86 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)