Sez. L, Sentenza n. 7461 del 21/05/2002 (Rv. 554605 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) | Contratto di lavoro giornalistico - Iscrizione elenco pubblicisti - Inidoneità alla costituzione di rapporto di praticantato - Accertamento svolgimento pratica giornalistica esercitata abusivamente - Effetti - Sanatoria nullità rapporto praticantato - Esclusione - Conseguenze.
STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO)
La iscrizione nell'elenco dei pubblicisti, di cui agli artt. 26, ult. Parte, e 35 della legge 3 febbraio 1963 n. 69, non è idonea alla costituzione di un regolare rapporto di praticantato giornalistico, finalizzato alla iscrizione nell'elenco dei giornalisti professionisti, e non può quindi, sopperire alla mancanza di una regolare iscrizione nel registro dei praticanti, di cui all'art. 33 della citata legge. La facoltà dei Consigli dell'Ordine dei giornalisti, regionali e nazionale, ai sensi del secondo comma dell'art. 46 del d.P.R. 4 febbraio 1965, come sostituito con l'art. 3 del d.P.R. 21 settembre 1993, n. 384, di accertare e dichiarare la sussistenza dello svolgimento della pratica giornalistica (ancorché esercitata abusivamente, al di fuori, cioè degli schemi del procedimento legale tipico di cui agli artt. 33 e 34 della legge n. 69 del 1963, e per un periodo superiore a quello di massima durata di iscrizione nel registro) e la data di effettivo inizio del tirocinio, comporta che il tirocinio accertato, anche a posteriori, sia considerato utile ai fini dell'ammissione all'esame di idoneità professionale. Tale accertamento non vale, però, a sanare la nullità del rapporto di praticantato svoltosi in assenza di una formale iscrizione, all'atto della instaurazione e dello svolgimento del rapporto, nel registro dei praticanti, non essendo tale facoltà prevista dalla legge (art. 1423 c.c.). Ne consegue che l'attività di praticantato giornalistico (o di giornalista professionista) espletata da soggetto non iscritto al relativo albo resta invalida, ancorché non illecita nell'oggetto o nella causa e, quindi, produttiva di effetti per il tempo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, secondo il disposto dell'art. 2126 c.c.; tra gli effetti fatti salvi dalla citata norma non rientra, però, la reintegrazione in caso di dedotta illegittimità della risoluzione del rapporto di lavoro nullo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1423, Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 art. 26 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 art. 35 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 art. 33 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 art. 34 CORTE COST., DPR 04/02/1965 num. 115 art. 46, DPR 21/09/1993 num. 384 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)