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Sez. 6 - 1, Sentenza n. 13322 del 26/07/2012 (Rv. 623675 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equa riparazione - Giudizi in materia tributaria involgenti la potestà impositiva - Rilevanza - Limiti - Controversie relative all'applicazione di sanzioni tributarie - Rapporti con la sanzione penale - Condizioni - Accertamento di fatto.
Stato
decisa il 2012-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623675-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

Per individuare l'area di applicazione della disciplina del diritto all'equa riparazione per mancato rispetto del termine ragionevole, previsto dall'art. 2 della legge n. 89 del 2001, bisogna fare riferimento al complessivo impianto sistematico della legge nazionale e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Tale sistema non esclude che la riparazione possa essere richiesta anche con riguardo a controversie del giudice tributario che siano riferibili, in realtà, alla materia "penale", da intendere come comprensiva delle controversie relative all'applicazione di sanzioni tributarie, se esse, per la gravità e secondo un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, risultino connotate da un carattere di afflittività a tal punto significativo, da farle apparire alternative a una sanzione penale ovvero a una sanzione che, in caso di mancato adempimento, sia commutabile in una misura detentiva.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)