Sez. 5, Sentenza n. 44247 del 17/07/2013 Ud. (dep. 30/10/2013) Rv. 257713 - 01
NOTIFICAZIONI - IN GENERE | Notificazioni al difensore - Omessa notifica - Inefficacia del tentativo non addebitabile all'ufficio - Rilevanza - Automatica ascrivibilità alla negligenza del difensore - Esclusione - Sanatoria ai sensi dell'art. 182 comma primo, cod.proc. pen. - Condizioni - Ulteriori accertamenti da parte del giudice - Necessità - Fattispecie.
NOTIFICAZIONI - IN GENERE
In tema di notificazioni al difensore, l'inefficacia del tentativo compiuto presso il domicilio risultante agli atti del competente Ordine degli Avvocati, anche se non addebitabile all'ufficio procedente, non integra di per sè il risultato di una negligenza del professionista, valutabile ai fini della sanatoria della nullità per omessa notifica, in difetto di accertamenti da parte del giudice sulla insuperabilità del difetto di diligenza della difesa. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto la conseguente nullità non sanabile ai sensi dell'art. 182 comma primo cod. pen., non avendo il giudice accertato da quanto tempo fosse avvenuto il trasferimento dello studio professionale del difensore, nè se la mancata registrazione del tramutamento presso l'Ordine degli avvocati, fosse addebitabile o meno ad una sua negligenza).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)