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Sez. 4, Sentenza n. 21734 del 11/03/2004 Ud. (dep. 07/05/2004) Rv. 228581 - 01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Notificazione degli atti - Obblighi del difensore - Violazione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2004-03-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228581-01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE

Il difensore ha l'obbligo di assicurare con la necessaria diligenza la ricevibilità delle notifiche presso il domicilio eletto o dichiarato, in costanza di mandato difensivo. Ne consegue che la notifica si intende egualmente effettuata qualora il compito dell'ufficiale notificatore sia reso particolarmente difficoltoso per negligenza del professionista. (Nella fattispecie la Corte ha precisato che il ricevimento dell'atto presso il domicilio professionale indicato rende irrilevante che presso il Consiglio dell'Ordine risulti un diverso domicilio, peraltro indicato molto tempo prima).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 148 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 148 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)