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Sez. 3, Sentenza n. 21401 del 15/02/2005 Cc. (dep. 08/06/2005) Rv. 231978 - 01

DIFESA E DIFENSORI (Cod. proc. pen. 1988) - IN GENERE | Notificazione degli atti urgenti - Obblighi del difensore - Violazione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2005-02-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231978-01

DIFESA E DIFENSORI (Cod. proc. pen. 1988) - IN GENERE

Il difensore che abbia accettato il mandato fiduciario ha l'obbligo di tenere a disposizione presso il recapito dello studio una persona ovvero di apprestare i mezzi tecnici idonei alla ricezione degli avvisi e delle notifiche dei quali la legge prevede l'urgenza. (Nel caso di specie la Suprema Corte ha ritenuto il difensore non legittimato ad eccepire la nullità dell'udienza camerale del giudizio di riesame, per avere causato con il suo comportamento negligente l'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza, in quanto gli agenti di polizia giudiziaria incaricati della notifica si erano recati più volte presso lo studio del professionista, trovandolo chiuso, come pure non avevano trovato connessa l'utenza telefonica, né il difensore aveva provveduto a ritirare l'avviso presso il Comando più vicino, non evadendo l'invito a presentarsi lasciato dai predetti agenti nella cassetta postale dello studio).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 148 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)