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Sez. 1, Sentenza n. 4317 del 29/04/1999 (Rv. 525895 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - EFFETTI - PER I CREDITORI | Azione individuale del creditore - Temporanea improponibilità - Preesistenza di un giudicato sull'"an debeatur" - Pronuncia implicita sulla procedibilità della domanda - Configurabilità - Conseguenze - Successiva questione di improponibilità della domanda in sede di giudizio sul "quantum" - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1999-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525895-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - EFFETTI - PER I CREDITORI

L'assoggettamento di una società alla procedura di liquidazione coatta amministrativa comporta (non il temporaneo difetto di giurisdizione del giudice ordinario a conoscere delle pretese creditorie, ma) la sola temporanea improponibilità delle domande individuali da parte dei creditori, con la conseguenza che, in presenza di una sentenza definitiva di riconoscimento dell'"an" del credito vantato, il cui presupposto logico e giuridico consiste, evidentemente, nell'affermazione della proponibilità della relativa domanda, deve riconoscersi la presenza di un giudicato interno implicito su tale punto, e ritenersi, per l'effetto, preclusa la riproposizione, nel successivo giudizio sul "quantum", della questione relativa alla pretesa improponibilità della domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 278, Legge Falliment. art. 201 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 201 CORTE COST., Legge Falliment. art. 209 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 209 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)