Sez. 1, Sentenza n. 11313 del 24/10/1991 (Rv. 474397 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Liquidazione - Effetti - Per i creditori | Azione individuale del creditore - Temporanea improponibilità - Deroga - Azione di risarcimento del danno da responsabilità civile per sinistri derivanti da circolazione dei veicoli a motore o dei natanti - Prosecuzione nei confronti dell'impresa in liquidazione coatta - Ammissibilità - Condizioni - Sentenza nel giudizio risarcitorio - Appello - Proponibilità con citazione del commissario liquidatore - Necessità - Citazione della società assicuratrice come rappresentata prima della liquidazione - Nullità del giudizio di secondo grado - Configurabilità - Condizioni - Mancata conoscenza in primo grado dello stato di liquidazione dell'impresa assicuratrice - Irrilevanza.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Liquidazione - Effetti - Per i creditori
In tema di liquidazione coatta amministrativa, il principio della momentanea improponibilità dell'azione individuale del creditore fino al termine della procedura amministrativa di accertamento dei crediti da parte del commissario giudiziale (artt. 207 e 209 legge fall.) trova deroga nel caso in cui, nel giudizio di risarcimento del danno da responsabilità civile per sinistri derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti, la convenuta impresa assicuratrice sia posta in liquidazione coatta con dichiarazione dello stato d'insolvenza nel corso del procedimento di primo grado, atteso che, in tale ipotesi, l'art. 25, secondo comma, della legge 24 dicembre 1969 n. 990 consente che il giudizio prosegua nei confronti dell'impresa in liquidazione coatta e che le relative pronunce siano altresì opponibili all'impresa designata per il risarcimento del danno, sempre che a quest'ultima sia stata data comunicazione della pendenza del giudizio. In detto caso, peraltro, anche se lo stato di liquidazione dell'impresa assicuratrice non sia emerso nel procedimento di primo grado, nei modi previsti dall'art. 300 cod. proc. civ., e non si sia verificata l'interruzione del processo, l'atto di appello va notificato al commissario liquidatore, unico legittimato sostanziale e processuale rispetto all'azione giudiziale pendente, con la conseguenza che, se il gravame contro la sentenza di primo grado sia stato invece proposto con citazione della società assicuratrice, in persona di chi ne aveva la rappresentanza prima della liquidazione, si verifica la nullità del giudizio di secondo grado - ove il commissario liquidatore non si sia costituito volontariamente - e, quindi, la nullità della sentenza di appello per carenza del presupposto processuale del regolare contraddittorio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Legge Falliment. art. 194, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 194, Legge Falliment. art. 207 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 207 CORTE COST., Legge Falliment. art. 209 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 209 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 23, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)