Sez. 1, Sentenza n. 3432 del 13/04/1994 (Rv. 486145 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - In genere | Domanda giudiziale di accertamento di un credito - Proposizione prima della conclusione della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo - Improponibilità - Rilevabilità di ufficio in ogni stato e grado del processo.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - In genere
L'improponibilità della domanda giudiziale di accertamento di un credito nei confronti di un'impresa in amministrazione straordinaria fino alla conclusione della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo, demandata al commissario, integra una questione rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo, essendo il giudice tenuto ad accertare le condizioni di proponibilità dell'azione anche in mancanza di una specifica contestazione al riguardo.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 207 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 207 CORTE COST., Legge Falliment. art. 208, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 208, Legge Falliment. art. 209 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 209 CORTE COST., Decreto Legge 30/01/1979 num. 26 art. 1 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)