Sez. 1, Sentenza n. 17679 del 29/07/2009 (Rv. 609454 - 01)
CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Estratto conto rimesso dalla banca al cliente - Omessa contestazione - Interessi ultralegali - Approvazione tacita - Esclusione - Fondamento.
CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
La mancata contestazione degli estratti conto inviati al cliente dalla banca, oggetto di tacita approvazione in difetto di contestazione ai sensi dell'art. 1832 cod. civ., non vale a superare la nullità della clausola relativa agli interessi ultralegali, perché l'unilaterale comunicazione del tasso d'interesse non può supplire al difetto originario di valido accordo scritto in deroga alle condizioni di legge, richiesto dall'art. 1284 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1832
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)