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Sez. U, Sentenza n. 363 del 14/01/1992 (Rv. 475305 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Udienza di mero rinvio (divieto) | Inosservanza del divieto - Conseguenze - Decadenze - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1992-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475305-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Udienza di mero rinvio (divieto)

L'art. 420 ultimo comma cod. proc. civ., il quale, nel rito del lavoro, pone il divieto di udienze di mero rinvio, ha funzione soltanto sollecitatoria, senza implicare, in caso d'inosservanza, sanzioni, né, in particolare, decadenza dalle facoltà in relazione al cui esercizio sia stato chiesto ed ottenuto detto rinvio (nella specie, per la produzione di documentazione inerente alla capacità di stare in giudizio di un ente territoriale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)