Sez. 1, Sentenza n. 6856 del 07/04/2004 (Rv. 571929 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Controversie di lavoro e di previdenza e assistenza - Termini per la trattazione - Natura ordinatoria e funzione sollecitatoria - Configurabilità - Inosservanza - Automatica violazione del principio della ragionevole durata - Configurabilità - Esclusione.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Poiché i termini previsti dal codice di rito per la trattazione delle controversie di lavoro e di previdenza e assistenza hanno natura ordinatoria e funzione sollecitatoria, la violazione del principio della ragionevole durata del processo non può discendere in modo automatico dalla accertata inosservanza degli stessi, dovendo in ogni caso il giudice della riparazione procedere a tale valutazione alla luce degli elementi previsti dall'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)