Sez. L, Sentenza n. 9027 del 16/10/1996 (Rv. 500110 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE | Principio di buona fede nell'esecuzione del contratto - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie relativa a licenziamento individuale "ad nutum" per "riduzione di personale" seguita da assunzione di altri lavoratori della medesima qualifica.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE
Il principio di buona fede di cui all'art. 1375 cod. civ. riguarda l'esecuzione del contratto e non anche la sua risoluzione, anche quando è ammissibile il licenziamento "ad nutum" ai sensi dell'art. 2118 cod. civ. (Nella specie, perfezionatasi anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 108 del 1990, il lavoratore aveva lamentato la violazione del principio di buona fede deducendo che il datore di lavoro in epoca immediatamente successiva al suo licenziamento aveva assunto altro personale della sua stessa qualifica; la S.C., ha confermato la sentenza impugnata enunciando il riportato principio e osservando che l'interessato - licenziato, anche se da solo, con la motivazione "riduzione di personale" - non aveva fatto valere la violazione dell'art. 15, comma sesto, della legge n. 265 del 1949, che attribuisce ai lavoratori licenziati per riduzione di personale la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 29/04/1949 num. 264 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)