Sez. 1, Sentenza n. 471 del 19/01/1999 (Rv. 522416 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO | Liquidazione del compenso in epoca anteriore all'approvazione del rendiconto della gestione del curatore - Inammissibilità - Decisione del Tribunale di non liquidare il compenso prima di tale approvazione -Incidenza sul diritto soggettivo del curatore al compenso per l'attività prestata - Esclusione - Conseguenze - Ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO
Il compenso per l'opera prestata dal curatore fallimentare non può essere liquidato dal giudice prima dell'approvazione del rendiconto della gestione presentato dallo stesso, in quanto solo attraverso tale operazione è possibile valutare adeguatamente l'importanza e l'efficacia dell'attività da lui svolta.Pertanto, il provvedimento con il quale il tribunale rigetti la richiesta di liquidazione di tale compenso, avanzata prima della presentazione del rendiconto, ha natura interlocutoria, rinviando solamente detta liquidazione, senza incidere sul diritto soggettivo del curatore, e, perciò, esso non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost..
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 39 com. 2, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 39 com. 2 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)