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Sez. 1, Sentenza n. 16437 del 18/07/2006 (Rv. 591611 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO | Sostituzione del curatore nel corso della procedura - Liquidazione del compenso prima della chiusura del fallimento - Ammissibilità - Condizioni - Criteri.
Stato
decisa il 2006-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591611-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO

In caso di avvicendamento del curatore nel corso della procedura fallimentare, la liquidazione del compenso può aver luogo anche prima della chiusura del fallimento, in tal senso deponendo la lettera del d.m. 28 luglio 1992, n. 570, richiamato dall'art. 39 della legge fall., e non costituendo ostacolo i criteri all'uopo dettati, i quali, pur riferendosi all'ipotesi normale in cui il curatore abbia svolto il suo incarico dall'inizio alla fine della procedura, non appaiono incompatibili con un'anticipata cessazione dalle funzioni: la necessità di commisurare il compenso anche al valore di quella parte di attivo che è stata inventariata ed amministrata ma non realizzata e di quella parte del patrimonio del debitore la cui ricostruzione non è stata completata, presupponendo che l'attività prestata a tal fine dal curatore sia risultata significativa, impone infatti soltanto in tal caso di attendere il compimento delle operazioni di chiusura del fallimento, dovendosi altrimenti considerare soltanto l'attività che resta ancora da svolgere rispetto all'attivo realizzato, al fine di contenere la somma dei compensi spettanti ai curatori succedutisi nel tempo nei limiti dell'unitario compenso liquidabile ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., Legge Falliment. art. 118, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 28/07/1992 num. 570 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)