Sez. 1, Sentenza n. 7778 del 20/07/1999 (Rv. 528810 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO | Diritto - Sussistenza - Revoca del curatore - Efficacia ostativa al riconoscimento del diritto al compenso - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO
Salva la facoltà dell'amministrazione fallimentare di far valere le eventuali responsabilità del curatore (anche) in sede di rendiconto di gestione a norma dell'art. 116 legge fall. (e, quindi, prima della liquidazione del compenso), l'eventuale revoca del curatore stesso (o l'esistenza dei presupposti per una sua revoca) non spiegano alcun effetto ostativo alla liquidazione del compenso, che spetta in ogni caso al detto organo fallimentare in relazione all'attività prestata.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 37, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 37, Legge Falliment. art. 38, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 38, Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 39 CORTE COST., Legge Falliment. art. 116, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 116, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 28/07/1992 num. 570 art. 1 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)