Sez. 3, Sentenza n. 2756 del 03/04/1990 (Rv. 466380 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA LEGALE) - IN GENERE - CESSAZIONE - INTENZIONE DEL CONCEDENTE DI PROVVEDERE ALLA CONDUZIONE DIRETTA DEL FONDO - SUCCESSIVA DEDUZIONE DELLA DECADENZA DELL'AFFITTUARIO DELLA PROROGA LEGALE - DOMANDA NUOVA.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA LEGALE) - IN GENERE - CESSAZIONE - INTENZIONE DEL CONCEDENTE DI PROVVEDERE ALLA CONDUZIONE DIRETTA DEL FONDO - SUCCESSIVA DEDUZIONE DELLA DECADENZA DELL'AFFITTUARIO DELLA PROROGA LEGALE - DOMANDA NUOVA.*
Nel giudizio di cessazione della proroga legale di contratto agrario per l'intenzione del concedente di provvedere alla conduzione diretta del fondo, costituisce domanda nuova - soggetta alla preclusione ex art. 184 cod. proc. civ. - quella di decadenza dello affittuario (o colono) dalla proroga legale per Mancanza della qualità di coltivatore diretto in quanto pone a fondamento, ancorché del medesimo "petitum" (cessazione della proroga legale e rilascio del fondo), la carenza di quella qualità (presupposto del diritto alla proroga legale del contratto) che configura un diverso fatto costitutivo ("causa petendi") di un'Azione autonoma e distinta rispetto a quella originariamente esercitata. (Conf 3790/87, mass n 452708; (Conf 6882/83, mass n 431544).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 42 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)