Sez. 3, Sentenza n. 6882 del 18/11/1983 (Rv. 431544 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - INTENZIONE DEL CONCEDENTE DI PROVVEDERE DIRETTAMENTE ALLA COLTIVAZIONE DEL FONDO - DOMANDA RELATIVA IN PRIMO GRADO - DEDUZIONE IN APPELLO DELLA DOMANDA DI DECADENZA DEL CONDUTTORE DALLA PROROGA PER LA PERDITA DELLA QUALITÀ DI COLTIVATORE DIRETTO - NOVITÀ - CONSEGUENZE.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - INTENZIONE DEL CONCEDENTE DI PROVVEDERE DIRETTAMENTE ALLA COLTIVAZIONE DEL FONDO - DOMANDA RELATIVA IN PRIMO GRADO - DEDUZIONE IN APPELLO DELLA DOMANDA DI DECADENZA DEL CONDUTTORE DALLA PROROGA PER LA PERDITA DELLA QUALITÀ DI COLTIVATORE DIRETTO - NOVITÀ - CONSEGUENZE.*
Nel giudizio di cessazione della proroga legale di contratto agrario per l'intenzione del concedente di provvedere alla conduzione diretta del fondo, costituisce domanda nuova - inammissibile come tale in appello - quella concernente la declaratoria di decadenza dell'affittuario dalla proroga per essere venuta meno in capo a lui la qualità di coltivatore diretto, costituendo siffatta qualità (presupposto del diritto alla proroga legale del contratto) un diverso fatto costitutivo (causa petendi) di un'Azione autonoma e distinta rispetto a quella originariamente esercitata, al di la dell'unicità del correlativo petitum (cessazione della proroga legale e rilascio del fondo).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)