Sez. 1, Sentenza n. 12384 del 19/11/1992 (Rv. 479624 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Liquidazione dell'attivo - In genere | Ordinanza di vendita al miglior offerente ad offerta privata - Revocabilità - Limiti.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Liquidazione dell'attivo - In genere
in tema di liquidazione dell'attivo del fallimento, è revocabile a norma dell'art. 487 cod. proc. civ. l'ordinanza con la quale il giudice delegato ha disposto la vendita dei beni al miglior offerente ad offerta privata, anche dopo l'aggiudicazione ed il versamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario, quando non risulti ancora concluso il contratto di vendita tra il curatore e l'acquirente, ancorché fosse già intervenuta l'autorizzazione a vendere da parte del giudice delegato al curatore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 487, Legge Falliment. art. 106, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 106, Legge Falliment. art. 108, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 108
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)