Sez. 6, Sentenza n. 1084 del 12/11/2015 Cc. (dep. 13/01/2016) Rv. 265891 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - ARRESTI DOMICILIARI | Applicazione della misura cautelare della custodia in carcere - Istanza di concessione degli arresti domiciliari - Rigetto per la pericolosità dell'indagato e le peculiarità del fatto - Necessità di motivazione sull'inidoneità della misura anche con applicazione del braccialetto elettronico - Esclusione - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - ARRESTI DOMICILIARI
In tema di arresti domiciliari, la prescrizione del cosiddetto "braccialetto elettronico" non configura un nuovo tipo di misura coercitiva, ma un modo di esecuzione ordinaria della cautela domiciliare, con la conseguenza che il giudice, ove, per la pericolosità dell'indagato e le peculiarità del fatto contestato, abbia ritenuto adeguata unicamente la custodia inframuraria, non deve altresì motivare sull'inidoneità degli arresti pur connotati dall'adozione di tale braccialetto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)