Sez. 3, Sentenza n. 44634 del 24/04/2015 Cc. (dep. 06/11/2015) Rv. 265494 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - ARRESTI DOMICILIARI | Applicazione della misura cautelare della custodia in carcere - Istanza di sostituzione con quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico - Rigetto - Motivazione riferita all'inadeguatezza di qualsiasi altra misura - Onere di motivazione specifica sull'inidoneità della misura meno afflittiva richiesta - Configurabilità - Esclusione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - ARRESTI DOMICILIARI
In tema di misure cautelari, il giudice che, ritenendo l'inadeguatezza di qualsiasi altra e diversa forma di cautela, rigetta l'istanza di sostituzione della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari accompagnati dal cosiddetto "braccialetto elettronico", non ha l'obbligo di motivare espressamente sull'inidoneità di tale dispositivo di controllo ad assicurare la tutela delle esigenze di cui all'art. 274 cod. proc. pen. (Fattispecie in tema di appello cautelare).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 n. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)