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Sez. 4, Sentenza n. 6355 del 11/03/1983 Ud. (dep. 08/07/1983) Rv. 159837 - 01

PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI - APPELLO DELL'IMPUTATO O DEL PUBBLICO MINISTERO - PARTECIPAZIONE DELLA PARTE CIVILE AL GIUDIZIO DI APPELLO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-03-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/159837-01

PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI - APPELLO DELL'IMPUTATO O DEL PUBBLICO MINISTERO - PARTECIPAZIONE DELLA PARTE CIVILE AL GIUDIZIO DI APPELLO - LIMITI.*

In tema di impugnazioni della parte civile, secondo il principio di ordine generale contenuto nell'art. 23 cod. proc. pen., in materia di Esercizio dell'Azione civile nel procedimento penale, vulnerato solo in parte dalla sentenza 17 febbraio 1972, n. 29 della Corte costituzionale, non è ammesso l'appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione dell'imputato. Tuttavia alla stessa parte civile è consentito di far valere in appello le proprie ragioni non solo come resistente, ma anche come appellante, qualora, avendo un'altra parte proposto appello, si determini la utilità dell'Unione dei giudizi, stante la connessione delle res iudicandae, così come previsto dall'art. 514 cod. proc. pen., in tema di appello contro sentenze su reati connessi. (Conf mass n 149223).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 514

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)