Sez. 3, Sentenza n. 45968 del 27/10/2011 Ud. (dep. 12/12/2011) Rv. 251629 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Sospensione del corso della prescrizione - Differimento di udienza disposto su richiesta di parte - Termine massimo - Mancanza - Questione di costituzionalità - Manifesta infondatezza.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 159 cod. pen., sollevata per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui non indica il termine massimo di sospensione della prescrizione conseguente alla richiesta della difesa dell'imputato di un differimento dell'udienza, in quanto la previsione di rinvii del dibattimento su richiesta di parte è finalizzata al soddisfacimento di esigenze diverse da quelle costituenti legittimo impedimento. (In motivazione la Corte ha precisato che il legislatore ha ritenuto logico contemperare l'aggravio per l'ufficio giudiziario derivante dal soddisfacimento di esigenze di parte, rimettendo alla determinazione del giudice la durata del rinvio in modo da tener conto delle esigenze dell'ufficio medesimo).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 159 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)