Sez. 3, Sentenza n. 41349 del 28/05/2014 Ud. (dep. 06/10/2014) Rv. 260753 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Sospensione del termine di prescrizione - Art. 159 cod. pen. - Rinvio dibattimentale su istanza di parte - Richiesta per ragioni diverse dall'impedimento della parte o del difensore - Durata massima della sospensione - Limitazione a sessanta giorni - Esclusione - Fattispecie.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE
Il provvedimento di rinvio del processo, disposto dal giudice su istanza e per esigenze della parte richiedente, dà sempre luogo alla sospensione dei termini di prescrizione per l'intera durata del rinvio ex art. 159 cod. pen., a prescindere dalle ragioni che la stessa parte ha posto a fondamento della richiesta, salvo che esse consistano in un legittimo impedimento della parte o del difensore poiché, in tal caso, la sospensione ha una durata massima di sessanta giorni. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sospesi i termini prescrizionali per l'intera durata dei rinvii delle udienze disposti su richiesta difensiva in pendenza del procedimento amministrativo successivamente non perfezionatosi di sanatoria edilizia di un immobile abusivo).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 159 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 36, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)