Sez. 5 - , Sentenza n. 44109 del 26/09/2019 Ud. (dep. 29/10/2019) Rv. 277750 - 01
NULLITÀ - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - NULLITÀ A REGIME INTERMEDIO - IN GENERE | Decreto che dispone il giudizio - Violazione del termine di comparizione dell'imputato - Nullità a regime intermedio - Configurabilità.
NULLITÀ - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - NULLITÀ A REGIME INTERMEDIO - IN GENERE
La violazione del termine a comparire previsto dall'art. 429, comma 4, cod. proc. pen., conseguente alla intempestiva notifica del decreto di rinvio a giudizio determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, che deve essere eccepita, a pena di decadenza, nei termini di cui agli artt. 180 e 182 cod. proc. pen. (In motivazione la Corte ha, altresì, precisato che il rinvio della udienza dibattimentale, teso a concedere all'imputato il termine a comparire previsto dall'art. 429, comma 4, cod. proc. pen. non rispettato in fase di notifica, rende non necessaria la rinnovazione della notifica).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)