Sez. 5, Sentenza n. 16732 del 31/01/2018 Ud. (dep. 16/04/2018) Rv. 272865 - 01
NULLITÀ - IN GENERE | Decreto di citazione a giudizio - Violazione del termine a comparire - Nullità a regime intermedio - Rinnovazione dell'atto - Possibilità di integrare il termine originario insufficiente - Esclusione.
NULLITÀ - IN GENERE
La violazione del termine a comparire (nella specie almeno trenta giorni, stabiliti dall'art. 456, comma 3, cod. proc. pen. per il giudizio immediato) comporta una nullità di ordine generale a regime intermedio che, se non sanata ai sensi dell'art. 184 cod. proc. pen., impone al giudice la rinnovazione dell'atto, ex art. 185, cod. proc. pen., a seguito della quale non è consentito integrare il termine originario insufficiente, occorrendo provvedere alla sua integrale rinnovazione, di modo che sia sempre garantito un termine libero di pari durata.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 184, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 456 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)