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Sez. 3, Sentenza n. 26266 del 18/01/2018 Cc. (dep. 08/06/2018) Rv. 273200 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Termine minimo per comparire - Inosservanza - Conseguenza - Nullità di ordine generale a regime intermedio - Possibilità di integrazione fino alla concorrenza di quello di tre giorni - Esclusione.
Stato
decisa il 2018-01-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273200-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

Nel procedimento di riesame, l'inosservanza del termine di tre giorni liberi che devono intercorrere tra la data di comunicazione o notificazione dell'avviso di udienza e quella dell'udienza stessa è causa di nullità di ordine generale a regime intermedio dell'atto che, se tempestivamente eccepita, ne impone la rinnovazione, non essendo sufficiente la concessione di un ulteriore termine ad integrazione di quello originario.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)