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Sez. 1, Sentenza n. 11014 del 09/05/2013 (Rv. 626422 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - RIGETTO DELL'ISTANZA DI FALLIMENTO - RECLAMI | Dichiarazione di fallimento per l'inammissibilità della proposta di concordato preventivo - Reclamo - Accoglimento - Conseguenze - Rimessione degli atti al tribunale da parte della corte d'appello per l'apertura del concordato - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626422-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - RIGETTO DELL'ISTANZA DI FALLIMENTO - RECLAMI

In tema di rapporti tra procedure concorsuali, l'accoglimento del reclamo avverso la dichiarazione di fallimento emessa, ai sensi dell'art. 162, secondo comma, legge fall., sul presupposto dell'inammissibilità della proposta di concordato preventivo, impone alla corte d'appello di rimettere gli atti al tribunale perché dichiari aperta - ai sensi dell'art. 163 legge fall. - quest'ultima procedura, nominando i relativi organi e dettando i conseguenti provvedimenti, dovendosi escludere, in forza dell'art. 22 legge fall. (applicabile in via analogica), che tali poteri sussistano in capo alla corte d'appello.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 22 CORTE COST., Legge Falliment. art. 162 CORTE COST., Legge Falliment. art. 163 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)