Sez. 1, Sentenza n. 15859 del 10/07/2014 (Rv. 632115 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - IMPUGNAZIONI - APPELLO | Rigetto dell'omologazione - Reclamo - Accoglimento - Revoca del decreto di rigetto e rimessione degli atti al tribunale per l'omologazione - Ricorribilità in cassazione - Esclusione - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - IMPUGNAZIONI - APPELLO
Il decreto con cui la corte d'appello, riformando il provvedimento di diniego di omologazione di un concordato preventivo reso dal tribunale, rimetta gli atti a quest'ultimo perché adotti le statuizioni di cui agli artt. 180 e segg. legge fall. non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost., atteso che, analogamente al decreto che accolga il reclamo avverso il rigetto dell'istanza di fallimento ai sensi dell'art. 22 legge fall., è anch'esso privo del necessario requisito della definitività, non derivando l'incidenza sui diritti delle parti da tale atto, ma solo dal successivo provvedimento adottato dal tribunale (rispettivamente l'omologazione del concordato preventivo e la dichiarazione di fallimento), per il quale è previsto un autonomo sistema di impugnazioni.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 22 CORTE COST., Legge Falliment. art. 180, Legge Falliment. art. 182, Legge Falliment. art. 183 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)