Sez. L, Sentenza n. 38 del 05/01/1984 (Rv. 432291 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - DISCIPLINA RETRIBUTIVA IN VIGORE PER GLI IMPIEGATI - ESTENSIONE AI DIRIGENTI DELLA MEDESIMA AZIENDA EX ART. 15 DEL C.C.N.L. PER I DIRIGENTI INDUSTRIALI DEL 31 DICEMBRE 1948 - INAMMISSIBILITĂ€.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - DISCIPLINA RETRIBUTIVA IN VIGORE PER GLI IMPIEGATI - ESTENSIONE AI DIRIGENTI DELLA MEDESIMA AZIENDA EX ART. 15 DEL C.C.N.L. PER I DIRIGENTI INDUSTRIALI DEL 31 DICEMBRE 1948 - INAMMISSIBILITĂ€.*
Ai dirigenti non può essere estesa la disciplina retributiva in vigore per gli impiegati dell'azienda di appartenenza, in quanto la norma di rinvio contenuta nell'art. 15 del C.C.n.L. per i dirigenti industriali del 31 dicembre 1948 (reso efficace erga omnes con il d.P.R. 2 gennaio 1962 n. 483), ed in quelli successivi (art. 17 del C.C.n.L. 5 dicembre 1966 e del C.C.n.L. 29 luglio 1970), deve intendersi riferita al solo trattamento normativo degli impiegati, per quanto eventualmente non regolato dal contratto dei dirigenti, e non pure al trattamento di carattere retributivo. (V 265/83, mass n 425082; (V 6904/82, mass n 424554; (V 677/82, mass n 418458).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Contr. Coll. 31/12/1948 num. 15, DPR 02/01/1962 num. 483 CORTE COST., Contr. Coll. 05/12/1966 num. 17, Contr. Coll. 29/07/1970 num. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)