Sez. L, Sentenza n. 265 del 13/01/1983 (Rv. 425082 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - RETRIBUZIONE - IN GENERE - SCATTI PERIODICI DI ANZIANITÀ - SPETTANZA - CONDIZIONI - RINVIO ALLA DISCIPLINA PER I GRADI PIÙ ELEVATI DELLA CATEGORIA IMPIEGATIZIA EX C.C.N.L. 31 DICEMBRE 1948 - INEFFICACIA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - RETRIBUZIONE - IN GENERE - SCATTI PERIODICI DI ANZIANITÀ - SPETTANZA - CONDIZIONI - RINVIO ALLA DISCIPLINA PER I GRADI PIÙ ELEVATI DELLA CATEGORIA IMPIEGATIZIA EX C.C.N.L. 31 DICEMBRE 1948 - INEFFICACIA.*
Gli scatti periodici di anzianità non spettano al dirigente in forza del solo rinvio fatto dall'art. 15 C.C.n.L. 31 dicembre 1948 - reso efficace erga omnes con d.P.R. 2 gennaio 1962 n. 483 - alla disciplina vigente per i gradi più elevati della categoria impiegatizia, ma spettano, dopo l'entrata in vigore del C.C.n.L. 24 luglio 1961, nella misura e nelle cadenze fissate in esso e nei successivi contratti collettivi per i dirigenti (se esistenti ed applicabili), mentre per il periodo anteriore competono solo se risulti che la specifica disciplina delle retribuzioni di costoro rinvii a quella degli impiegati. (Conf 677/82, mass n 418458).*
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 31/12/1948, Contr. Coll. 24/07/1961, DPR 02/01/1962 num. 483 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)